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Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonche’ in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
Decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, in G.U. n. 66 del 13.3.2020
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI {MILANO CORTINA 2026}
Art. 1
Consiglio Olimpico Congiunto
1. E’ istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026»
composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato
Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico
Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del
Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui
all’articolo 2, uno della Societa’ di cui all’articolo 3, due della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della
Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di
Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina
d’Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due
Vicepresidenti.
2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo
generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di
realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni
coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il
Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione
sulle attivita’ svolte, che e’ trasmessa al Parlamento per il tramite
dell’Autorita’ di Governo competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate, le regole di
funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
4. Dall’istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico
Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano
compensi, ne’ gettoni comunque denominati.
(Omissis).
Art. 5
Disposizioni tributarie
1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore
per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a
formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
societa’ (IRES).
2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell’esercizio
di attivita’ commerciali, anche occasionali, svolte in conformita’
agli scopi istituzionali, ovvero di attivita’ accessorie, non
concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano
svolte in conformita’ agli scopi istituzionali le attivita’ il cui
contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu’ degli scopi
stessi. Si considerano accessorie le attivita’ poste in essere in
diretta connessione con le attivita’ istituzionali o quale loro
strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato
Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti
controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista
ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal
Comitato Paralimpico Internazionale, dall’altro, non concorrono a
formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai
corrispettivi per i servizi resi nell’esercizio di attivita’
commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.
3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della
famiglia olimpica, cosi’ come definiti all’articolo 2, dell’Allegato
XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia,
in relazione alle prestazioni da quest’ ultimi rese in occasione dei
Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono
soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne’ ad imposte
sostitutive sui redditi.
4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico
Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico
Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico
Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico
Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze
membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di
stabile organizzazione, nonche’ di base fissa o ufficio di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, quanto all’attivita’ svolta ai fini dell’organizzazione dei
Giochi.
5. L’importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le
attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per
il loro utilizzo nel corso degli stessi puo’ essere effettuata in
regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o
in franchigia doganale, ove applicabile. L’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, al fine di facilitare le attivita’, puo’ adottare misure di
semplificazione delle inerenti procedure doganali.
6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti
corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente
tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del
loro ammontare.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente
articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l’anno 2020, in 1,444
milioni di euro per l’anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l’anno
2022, in 6,361 milioni di euro per l’anno 2023, in 10,603 milioni di
euro per l’anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l’anno 2025, in
11,816 milioni di euro per l’anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per
l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
(Omissis).
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis).
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.