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Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2019
Decreto min. 28 febbraio 2020, in suppl. ord. n. 12 alla G.U. n. 66 del 13.3.2020
Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita’
fiscale
1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita’ fiscale approvati con i decreti ministeriali 28
dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilita’ fiscale, integrati con le modifiche approvate con il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita’, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di
cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, e delle attivita’ di analisi del rischio di evasione fiscale, di
cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Art. 2
Modifiche delle territorialita’
1. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
BM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialita’ dei Factory
Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e
metodologica di cui all’allegato 1.
2. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
BG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a
seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono
individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’allegato 2.
3. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
AG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a
seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono
individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’allegato 3.
4. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilita’ fiscale
BK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a
seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono
individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’allegato 4.
5. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a
seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni
comuni nel corso dell’anno 2019, e’ individuato sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’allegato 5.
Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area
territoriale
1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per
area territoriale, necessari per tener conto, ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, di situazioni di
differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio
competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono
individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’allegato 6.
Art. 4
Misure di ciclo settoriale
1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai
fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’
fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli
effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base
della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.
Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici
di affidabilita’ fiscale approvati con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019
1. Le soglie di riferimento dell’indicatore di anomalia «Costo del
carburante per chilometro» dell’indice sintetico di affidabilita’
fiscale AG72U, indicate nell’allegato 32 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con
riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2019, secondo quanto riportato nell’allegato 8 al
presente decreto.
2. La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia
«Costo del carburante al litro» dell’indice sintetico di
affidabilita’ fiscale AG90U, indicate nell’Allegato 40 al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono
determinate, con riferimento all’applicazione del citato indice al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettivamente,
nella misura di 0,55 e 0,63. Per l’individuazione delle soglie di cui
al periodo precedente si e’ tenuto conto dell’andamento medio del
prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al
2019, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.
3. La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia
«Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta»
dell’ISA BG68U, indicate nell’allegato 30 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 sono determinate, per
l’applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2019, rispettivamente, nella misura di 1,12 e 1,40. Tali
soglie fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi
disponibili per il 2019 dal Ministero dello sviluppo economico e
tengono conto della modalita’ di erogazione del servizio (self
service/servito) e dell’utilizzo prevalente di carburante acquisito
da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi
d’acquisto.
4. Le note tecniche e metodologiche che riportano gli elementi
necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la
costruzione degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale di cui
agli allegati 84 e 109 al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 2018 e all’allegato 90 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 e quella relativa ai
dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per
l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019, degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale di cui
all’allegato 96 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
24 dicembre 2019, sono integrate sulla base della nota tecnica e
metodologica di cui all’allegato 9.
Art. 6
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di
affidabilita’ fiscale
1. Gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale approvati con i
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e
24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono
attivita’ d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA
di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
Art. 7
Programma informatico di ausilio all’applicazione degli indici
sintetici di affidabilita’ fiscale
1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate,
di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilita’
fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al
presente decreto.
(Omessi gli allegati).