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Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in G.U. n. 53 del 2.3.2020
Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI
Art. 1
Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei
redditi precompilata 2020
1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2020».
2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16,
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e’ prorogato al 31 marzo.
3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4,
commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e’
prorogato al 5 maggio.
5. Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese
sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche’ dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e’ effettuata
entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si
applicano a decorrere dal 2021.
Art. 2
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente
della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei
confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei
comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30
aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
si procede al rimborso di quanto gia’ versato. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui
all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche’ agli atti di
cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti
al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di
cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all’articolo 5, comma
1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche’
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1,
comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Rimessione in termini per adempimenti e versamenti
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti
e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a
carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio,
nonche’ di societa’ di servizi e di persone in cui i soci residenti
nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.
(Omissis).
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
(Omissis).
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.